FAQ UOPSAL

contiene risposte alle domande rivolte allo sportello informativo dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento

Agricoltura

Risposte a domande pervenute a vario titolo allo sportello informativo di UOPSAL
D. In caso di acquisto di una motoagricola usata (il comune motocoltivatore con rimorchio, senza arco di protezione), quali sono le informazioni che devo acquisire e i dispositivi che devono essere installati per essere in regola sia per quanto riguarda la sicurezza del mezzo che per la circolazione dello stesso su strada? R. Si deve fare riferimento allo specifico indirizzo INAIL. "Adeguamento motocoltivatori e motozappatrici ai requisiti di sicurezza (all. V del Decreto 81/08). In generale sulle trattrici deve essere presente un sistema di protezione del posto di guida: telaio o cabina o arco di sicurezza, omologati all'origine e sistema di ritenzione del conducente (cinture di sicurezza). Se prive di tali sistemi devono essere adeguate attraverso l'installazione o del telaio di sicurezza originale o, se non disponibile, di un nuovo dispositivo di protezione, costruito e installato come da linee guida ISPESL/INAIL. Il sedile deve essere dotato di sistema di ritenzione del conducente (per adeguamento seguire le specifiche linee guida ISPESL/INAIL), le parti della macchina che raggiungono temperature elevate devono essere protette, così come la presa di forza e il cardano. In caso di adeguamento l'installatore deve fornire la dichiarazione di non reperibilità e dichiarazione di conformità del dispositivo installato e dichiarazione di corretta installazione.

D. Le macchine “raccoglifrutta” semoventi sollevabili solo manualmente con lo sblocco del leveraggio sono da comunicare all'INAIL e da sottoporre a verifica di sicurezza? R. NO. Stante l'attuale inquadramento dei carri raccoglifrutta all'interno della categoria dei ponteggi sospesi motorizzati, in virtù di quanto espresso dalla circolare n. 22154 di data 11 luglio 1988, la macchina in questione, se priva di motorizzazione dello sviluppo delle piattaforme, può essere esente dalle verifiche periodiche.

D. Nel caso di assunzione di stagionali nel settore agricolo per un periodo superiore alle cinquanta giornate, gli stessi sono da assimilare a lavoratori dipendenti? R. SI. I lavoratori stagionali che operano per più di 50 giorni/anno presso la stessa azienda sono da considerare a tutti gli effetti dei lavoratori dipendenti rientrando nel campo di applicazione del decreto 81/08.

D. Quali sono gli obblighi dei lavoratori stagionali nel settore agricolo che non superano la soglia delle 50 giornate lavorative presso una stessa azienda? La legge di rifermento è D.M. 27 marzo 2013 (lavoratori stagionali nella stessa azienda per un numero di giornate non superiore alle cinquanta e limitatamente a lavorazioni generiche non richiedenti requisiti professionali specifici;) che prevede alcune semplificazioni:  una visita medica preventiva con validità biennale ed effettuata anche attraverso convenzione da un Medico Competente o dal medico della Azienda sanitaria;
 gli adempimenti relativi alla formazione e informazione dei lavoratori indicati dal decreto sono considerati “assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro”.

D. E’ possibile inquadrare come lavoratore familiare il cognato? R. Si. Si considerano collaboratori dell’impresa familiare, ai sensi dell’art. 230 bis del Codice Civile, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, che operano in modo continuativo nell’azienda agricola, che partecipano agli utili, agli incrementi e alla gestione della stessa ( es. decisioni sugli indirizzi produttivi). Il cognato essendo un affine di secondo grado può quindi rientrare nella condizione di collaboratore di un’impresa familiare e in questi casi la normativa prevede l’applicazione dell’art. 21 del decreto 81/08. II collaboratore familiare che, invece non rientra in tale fattispecie, viene considerato come un lavoratore subordinato di fatto, per la cui tutela si applica l’intera normativa antinfortunistica.

L’articolo 21 stabilisce che il lavoratore autonomo e i componenti dell’impresa familiare devono utilizzare le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale conformemente alle disposizioni di legge (Titolo III del decreto). Inoltre, tali soggetti, possono usufruire a proprie spese della sorveglianza sanitaria qualora siano sottoposti a rischi specifici durante l’attività lavorativa e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. NB. È da tenere presente e da non confondere che nel settore agricolo, ai soli fini della regolarità contrattuale/contributiva, e non quindi della sicurezza, possono essere considerati lavoratori familiari, i parenti e gli affini fino al quarto grado (per approfondimenti rivolgersi al Servizio Lavoro della PAT).(vedi scheda Trentino Salute)

D. Come deve intendersi la dicitura "esposizione a rischi specifici" contenuta nel comma 1 dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 27/03/2013. Quali mansioni/attività agricole NON espongono a "rischi specifici" e quindi nel caso di lavoratori stagionali o occasionali consentono una sorveglianza sanitaria semplificata come descritta dal decreto citato? R. Il recente decreto 27 marzo 2013 ha introdotto alcuni articoli che disciplinano in maniera semplificata la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori stagionali non esposti a rischi specifici. Lo spartiacque che fa applicare il decreto semplificato piuttosto che il Decreto 81/08 è la risultanza della valutazione del rischio. Lo stagionale può, infatti, beneficiare del decreto 27 marzo solo nel caso dalla valutazione del rischio non emergano rischi specifici la cui entità farebbe scattare l’obbligo di sorveglianza sanitaria per qualsiasi altro lavoratore. Tra i rischi specifici in agricoltura sono da considerare ad esempio i rischi chimici (es. prodotti fitosanitari) e fisici (rischio biomeccanico e rumore in particolare) che, sulla base della valutazione dei rischi, risultino essere di entità tale da rendere necessario l’attivazione della sorveglianza sanitaria come ulteriore misura di tutela in aggiunta alla informazione e formazione e alla messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale, alla stessa stregua di qualsiasi altro lavoratore dipendente.

D. Quale protocollo di sorveglianza sanitaria è ritenuto adeguato per lavoratori stagionali o occasionali, considerando la disomogeneità presente tra i diversi indirizzi pubblicati da alcune Regioni? R. Per quanto riguarda il protocollo sanitario, va ribadito come lo stesso debba essere stabilito dal medico competente sulla base della valutazione dei rischi effettuata in azienda. Come peraltro sottolineato sono disponibili alcuni documenti di indirizzo che non rappresentando delle vere e proprie linee guida non hanno un valore di cogenza ma di sostanziale orientamento operativo. In tale ottica, essendo peraltro stato validato dal sottogruppo agricoltura del Coordinamento Interregionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, il documento della Regione Veneto riteniamo fornisca delle indicazioni operative che ci sentiamo sostanzialmente di condividere e al quale rimandiamo per quanto riguarda i contenuti (vedi documento di indirizzo)


Chi ha l’obbligo di adeguare il trattore agricolo o forestale con i dispositivi antiribaltamento? R. Tutti i soggetti rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/08, più in dettaglio: i datori di lavoro, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, i venditori ed i noleggiatori. Ai fini della circolazione stradale si riporta di seguito il parere del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 14 marzo 2011: “Premesso che la norma di omologazione vigente delle macchine agricole è la direttiva quadro 2003/37/CE e successive modifiche ed integrazioni, la quale al momento non risulta ancora perfettamente allineata ai requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008, si ritiene che la circolazione delle macchine agricole debba comunque compiersi in osservanza delle disposizioni relative ai mezzi ed ai sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza ed igiene del lavoro. Pertanto il mancato adeguamento delle macchine agricole ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, che comporti assenza o alterazione o mancato uso dei dispositivi di sicurezza, si ritiene sanzionabile, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 106 e 112 del nuovo C.d.S”.


D. E’ obbligatorio adeguare i cosiddetti trattori d’epoca? R. Nel caso in cui il trattore non sia un’attrezzatura di lavoro ai sensi della lettera a) comma 1 dell’articolo 69 del D.Lgs. 81/08, ovverosia il suo utilizzo sia limitato ad eventi dimostrativi o manifestazioni dedicate ad attrezzature o macchine d’epoca, non è necessario procedere all’adeguamento dello stesso.

D. È consentita la vendita o il noleggio di un trattore agricolo o forestale privo di dispositivi antiribaltamento? R. No. Secondo quanto riportato all’art. 23 del D. Lgs. 81/08 sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso, anche a titolo gratuito, di attrezzature di lavoro, tra le quali rientra anche il trattore agricolo o forestale, non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

D. Quali strutture di protezione (telai o cabine) possono essere considerate idonee ai fini dell’adeguamento dei trattori agricoli o forestali contro il rischio di capovolgimento? R. Un trattore agricolo o forestale può essere adeguato contro il rischio di capovolgimento installando in maniera equivalente: 1. strutture di protezione omologate dalla casa costruttrice; 2. strutture di protezione conformi alle linee guida nazionali dell’INAIL per l’installazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento; 3. strutture di protezione differenti da quelle previste nella linea guida INAIL ma comunque rispondenti alle specifiche direttive comunitarie ovvero ai codici OCSE di riferimento e sottoposti a prove sperimentali; 4. strutture di protezione diverse da quelle di cui sopra corredate da documentazione tecnica necessaria a dimostrarne l’equivalente efficacia. In questo caso è necessario procedere all’aggiornamento del libretto/carta di circolazione.

D. Per attestare che un adeguamento è stato realizzato conformemente alle linee guida INAIL “L’installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali”, quale documentazione deve essere conservata unitamente alla carta di circolazione del trattore? R. Nel caso della struttura di protezione (telaio di protezione e dispositivi di attacco) il soggetto giuridico che costruisce la struttura di protezione deve redigere una dichiarazione di conformità (Allegato III alla linea guida INAIL) nella quale dichiara che la struttura di protezione da lui realizzata è conforme ad una delle schede dell’allegato I o dell’appendice tecnica. Il soggetto che installa la struttura di protezione deve redigere una dichiarazione (Allegato IV alla suddetta linea guida – dichiarazione di corretta installazione) nella quale asserisce di aver installato la struttura di protezione nel pieno rispetto dei criteri, delle procedure e delle informazioni tecniche fornite nella linea guida nazionale INAIL. Nel caso delle cinture di sicurezza, il soggetto che realizza l’adeguamento deve redigere una dichiarazione di corretta installazione (vedi l’allegato alla linea guida nazionale INAIL sull’installazione delle cinture di sicurezza). In entrambi i casi non è necessario l’aggiornamento della carta/libretto di circolazione del trattore.

D. È possibile installare le cinture di sicurezza su sedili non predisposti con punti di ancoraggio realizzando idonei punti di ancoraggio e relativi collegamenti direttamente al corpo del trattore? R. È possibile solo se il sedile è di tipo fisso (es. panca trattore cingolato), cioè non dotato di alcuna regolazione longitudinale e di nessun movimento verticale o rotazionale. Per farlo occorre seguire le indicazioni tecniche fornite nella linea guida INAIL “L‘installazione dei sistemi di ritenzione del conducente”.

Alcol/sostanze stupefacenti e lavoro

Risposte a domande pervenute a vario titolo allo sportello informativo di UOPSAL

D. Qual è il livello di alcolemia accettabile nei luoghi di lavoro ove è espressamente vietata l’assunzione e la somministrazione di alcol?
R. Nelle attività indicate dall’Intesa Stato Regioni viene vietata in termini assoluti l’assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche. Conseguentemente il livello accettabile è pari allo zero. Bisogna ricordare che anche l'assunzione di bevande alcoliche prima di iniziare il lavoro influisce sul livello di alcol nel sangue e pertanto è bene astenersi nelle ore precedenti l'inizio dell’attività lavorativa e nelle pause per il pranzo.

D. E’ accettabile che un lavoratore assuma bevande alcoliche prima di andare al lavoro nelle attività comprese nella lista delle mansioni vietate (vedi Intesa Stato Regioni)?
R. No, nelle attività indicate dall’Intesa Stato Regioni (allegato 1) è vietata l’assunzione di alcol. Nell’eventualità che il lavoratore assuma bevande alcoliche prima dell’attività lavorativa è possibile che tale sostanza non sia stata totalmente assorbita ed è probabile che il tasso divenga superiore allo zero.

D. La Legge 125 / 2001 si applica solo nelle attività di cui all’Intesa Stato Regioni?
R. Pur confermando che solo nelle attività di cui all’Intesa Stato Regioni si deve assolutamente vietare l’assunzione e la somministrazione di alcol, si ritiene tuttavia che tale divieto debba essere inteso nell’accezione più vasta della prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. In tal senso si ritiene che tale fonte di rischio debba essere considerata e citata nei documenti di valutazione del rischio aziendale per le attività di cui sopra ma coerentemente con il principio enunciato lo stesso tipo di rischio dovrà essere preso in considerazione anche in attività non espressamente citate nell’Intesa in parola ma che necessitano per i rischi infortunistici intriseci un buon grado di attenzione. Le risposte organizzative in tal caso dovranno comunque privilegiare gli aspetti di tipo preventivo (adeguata informazione, formazione, etc.).

D. Quale strumentazione deve essere utilizzata per i rilievi alcolimetrici?
R. I Medici Competenti potranno utilizzare etilometri di screening usa e getta. Gli eventuali rilievi alcolimetrici decisi in sede di valutazione dell’idoneità da parte della struttura pubblica dovranno essere quelli omologati sottoposti a periodica taratura.

D. Chi effettua le sanzioni amministrative previste dalla Legge?
R. Le sanzioni amministrative vengono somministrate da parte dell'organo di vigilanza (UOPSAL) e sono applicate solo per lavorazioni previste dall’accordo Stato regioni.

D. Le visite svolte per constatare l'assenza di sostanze stupefacenti devono essere effettuate in orario di lavoro?
R. Le visite mediche periodiche per sorveglianza sanitaria (art. 41 del decreto 81/08), possono anche essere svolte fuori dall’orario di lavoro inteso come turno di lavoro, riconoscendo eventualmente al lavoratore il tempo necessario per lo svolgimento della visita e degli spostamenti come orario di lavoro a tutti gli effetti.

D. Se un dipendente di una Società con sede legale in Provincia di Bolzano, che abbia effettuato gli accertamenti sull'uso di stupefacenti con periodicità biennale, fosse coinvolto in un incidente al di fuori della Provincia di Bolzano, ad esempio in Trentino, sarebbe a Vostro avviso imputabile una responsabilità per la Società e/o per il medico competente per non aver svolto con annualmente i suddetti accertamenti? R. “La delibera n. 1305 del 26/07/2010 prevede una periodicità almeno biennale per i citati controlli: come la giurisprudenza ha ampiamente stabilito, ciò fa salva a prescindere la possibilità, da parte del MC, di incrementare la frequenza dei controlli sulla base di una motivata analisi e di un conseguente contributo alla valutazione del rischio. Ciò premesso, si possono identificare le seguenti condizioni: 1) Lavoratore che svolge la propria attività anche fuori dalla P.A. di Bolzano (es. camionista) ma che di fatto si limita a svolgere transito tra una provincia e l’altra: se l’attività in oggetto fa quindi riferimento ad una Unità Locale o ad una Posizione Assicurativa Territoriale corrispondente al territorio della P.A. di Bolzano, farà fede la normativa di quest’ultima (facendo un esempio: un camionista che trasporti materiale tra il Brennero e l’Interporto di Campogalliano (MO) e non esegue altra attività una volta arrivato a destinazione, in quanto il camion viene caricato da altri operatori, ricade in toto sotto la delibera provinciale di Bolzano); 2) Lavoratore che svolge la propria attività per conto di un’azienda con sede legale a Bolzano, ma con una sede operativa (UL o PAT) fuori dalla PA di Bolzano: ad esempio, un camionista che trasporti materiale tra il Brennero e l’Interporto di Campogalliano (MO) e che, una volta arrivato, viene impiegato in attività di carico/scarico del camion tramite muletto o svolge altre attività collaterali: in questo caso non fa più fede la delibera provinciale di Bolzano in quanto l’ambiente di lavoro non è più riconducibile alla realtà di cui sopra ma a quella in cui di fatto opera; 3) Lavoratore che svolge la propria attività per conto di un’azienda con sede legale a Bolzano, ma che accede ad un cantiere temporaneo o permanente (e.g. elettricisti, muratori, manutentori in genere ecc.) estraneo al territorio della Provincia autonoma di Bolzano: in questo caso, fanno fede le indicazioni proprie della realtà in cui di fatto opera. Tali considerazioni potranno quindi essere richiamate nella sezione dedicata della Valutazione del Rischio al fine di motivare l’applicazione di un determinato protocollo di sorveglianza sanitaria. In conclusione, vale la pena di ricordare che: Come già richiamato poc’anzi, il testo di delibera provinciale parla di “frequenza almeno biennale”: il testo tedesco della medesima delibera ha una dizione leggermente diversa (in riferimento alla periodicità, si parla di “von höchstens zwei Jahren”, “al massimo ogni 2 anni”) che ribadisce come la determinazione della periodicità alla fine richieda comunque una specifica e motivata analisi del contesto aziendale”.

D. I lavoratori che non sono addetti alla mansione specifica di mulettista ma che utilizzano i carrelli o muletti sporadicamente o per esigenze di produzione devono essere sottoposti ad accertamenti per assenza di tossicodipendenza?
R. Sì, la normativa non prevede un limite temporale nello svolgimento delle mansioni a rischio. Tuttavia vale il principio dell’effettività (la determinazione dei tempi cui i lavoratori sono impegnati nello svolgimento dei lavori a rischio, al fine di aderire correttamente al principio di effettività, deve avvenire nell’ambito del processo di valutazione dei rischi). Infatti, non dovranno essere sottoposti ad accertamenti i lavoratori che, pur avendo frequentato specifici corsi di formazione, non svolgano effettivamente tale mansione
D. Un lavoratore magazziniere che opera in un ambiente dove vengono utilizzati muletti e transpallet, ma che di fatto non li usa, può rifiutarsi di sottoporsi alla verifica dell’assenza di uso di sostanze stupefacenti?
R. Il riferimento deve essere fatto alla valutazione dei rischi e capire eventualmente il motivo per il quale l’addetto è stato escluso dall’uso dei muletti. In assenza di motivazione e nel caso la sua mansione preveda l'uso di muletti, a rigor di logica devono essere osservati gli obblighi specifici tra i quali anche quello di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Edilizia / Cantieri

Risposte a domande pervenute a vario titolo allo sportello informativo di UOPSAL
D. Un lavoratore autonomo è considerato impresa esecutrice ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 81/08? R. No. I lavoratori autonomi non sono da considerare imprese esecutrici, in quanto devono operare in cantiere in modo assolutamente indipendente e senza maestranze al seguito.

D. Nel caso di lavori di tinteggiatura, sostituzione di ringhiera e impianto elettrico in un giroscale di un condominio è necessario effettuare il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” (PSC)? R. Se i lavori sono svolti da una sola impresa e da eventuali altri lavoratori autonomi che operano in modo indipendentemente e comunque non rispondano alle direttive dell'impresa, non è prevista la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Qualora invece i lavori siano svolti da più imprese, anche se non presenti contemporaneamente in cantiere, dovrà essere nominato il Coordinatore per la sicurezza (CSP) il quale provvederà a redigere il PSC.

D. Il proprietario/committente può accedere in cantiere? R. Il cantiere deve essere implicitamente considerato un luogo di lavoro sicuro. L’accesso al cantiere non è quindi precluso, se effettuato nel rispetto delle norme di sicurezza e previa comunicazione alla impresa esecutrice e al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE).

D. In caso di lavori di posa in opera di cappotto termico di un edificio di civile abitazione in cui il committente incarica un'impresa, la quale successivamente subappalta ad un'altra alcune lavorazioni, vi è l'obbligo per il committente di nominare il coordinatore per la sicurezza e di redigere il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC)? R. SI. Nel momento in cui subentra la seconda impresa vi è l'obbligo della presenza del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) che provvederà a redigere il PSC. Il committente pertanto avrà l’obbligo di nominarlo e di inviare la notifica preliminare all’UOPSAL, prima dell’inizio dei lavori subappaltati.

D. Il committente dei lavori che è anche datore di lavoro di un impresa esecutrice può svolgere anche l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE)? R. SI, è possibile. Ai sensi del comma 1 lettera f), ultimo periodo, dell'art. 89 del D.Lgs. 81/08, il committente dei lavori che risulta anche datore di lavoro di una delle imprese esecutrici dei lavori, può autonominarsi CSE avendone i requisiti di legge (corso di formazione e aggiornamenti ex lege). NB. Non può essere CSE, il datore di lavoro o il dipendente di una delle imprese esecutrici, se non è anche il committente dei lavori.

D. Il committente ha affidato i lavori ad un'unica impresa, la quale ha successivamente subappaltato parte dei lavori. Il committente deve verificare l'idoneità tecnico professionale di tutte le imprese? R. NO. È l'impresa affidataria che dovrà verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese a cui ha subappaltato i lavori.

D. In un subappalto chi deve verificare la congruenza del Piano Operativo di Sicurezza rispetto al PSC, per un’impresa in subappalto? R. L’impresa che affida i lavori in subappalto deve verificare la congruenza del POS dell’impresa in subappalto rispetto al proprio POS e successivamente li trasmette al CSE. Poi il CSE deve verificare la congruenza dei POS ricevuti rispetto al PSC.

D. La verifica dell’idoneità tecnico professionale va fatta anche per i lavoratori autonomi o esclusivamente per ditte con dipendenti? È sufficiente la presentazione dell’autocertificazione dell’ITP per i lavoratori autonomi?
R. Si. La verifica dell’idoneità tecnico professionale è obbligatoria anche nel caso di affidamento di lavori ai lavoratori autonomi con le modalità previste nell’allegato XVII, in riferimento all’art. 90 c 9 lett .a). Non è ritenuta valida la presentazione dell’autocertificazione.
D. Ai fini dell’idoneità tecnico professionale il lavoratore autonomo è obbligato a esibire anche gli attestati inerenti la propria formazione e idoneità sanitaria?
R. La normativa ha chiarito tramite l’interpello n. 7 del 2 maggio 2013 che il committente ha si la facoltà di richiedere sopraccitata documentazione ma il lavoratore autonomo non ha l’obbligo di esibirla, tranne nei casi espressamente previsti dal D.Lgs. 81/2008 (esempio lavori in ambienti con sospetto di inquinamento). L’interpello stabilisce che è legittimo l’affidamento dei lavori sia ad un autonomo provvisto di attestazione della formazione e della idoneità sanitaria che ad un autonomo che ne è sprovvisto.
D. Come si può verificare l'idoneità tecnico professionale di una ditta che interviene per svolgere attività di manutenzione ordinaria e straordinaria all’interno di un’azienda? La ditta in questione si propone come abilitata allo svolgimento di attività di pulizia di coperture piane, tinteggiatura e riparazione meccaniche di serramenti (lavori in altezza). Può essere considerata abilitata anche all’attività di manutenzione pur non essendo tale attività espressamente specificata nell’oggetto sociale?

R. Per idoneità tecnico-professionale s’intende “possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare” (v. art. 89, primo comma lett. l) del D.Lgs. 81/08). La verifica dell’idoneità tecnico professionale nel caso di contratti di appalto di manutenzione è un obbligo in capo al datore di lavoro committente ex art. 26, primo comma lett. a) del D.Lgs. 81/08 ovvero del committente dell’opera in caso di cantieri temporanei o mobili ex art. 90, nono comma lett. a) del D.Lgs. 81 / 08. Si tratta quindi di una procedura di verifica non semplice con elementi non sempre e facilmente disponibili. I riferimenti per la verifica, sono sostanzialmente due: il primo, più semplificato è previsto dall’art. 26, il secondo più complesso, rinvia invece all’allegato XVII del D.Lgs. 81/08. L’analisi dell’oggetto sociale contenuto in una visura camerale è uno degli elementi di verifica importanti ma non è l’unico in quanto la valutazione dell’idoneità deve essere fatta in concreto, in riferimento ai lavori da realizzare e specificatamente sulle capacità organizzative, forza lavoro, macchine e attrezzature in possesso dell’appaltatore e si ritiene che al fine della verifica alcune di queste informazioni devono essere necessariamente acquisite direttamente contattando la ditta individuata.

D. Il proprietario di una casa, di cui ha chiesto concessione edilizia per il risanamento completo , può decidere di fare eseguire solamente i lavori strutturali, ovvero rifacimento di solai e tetto, affidandoli ad un'unica impresa senza far scattare gli obblighi previsti di nomina del coordinatore della sicurezza e poi chiudere il cantiere, riprendendo in caso i lavori dopo qualche anno? R. Il committente nella fasi di progettazione dell'opera si deve attenere ai principi e alle misure generali di tutela ed in particolare al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente e all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. Nel caso specifico bisogna prendere in considerazione la realizzazione dell'intera opera soggetta a concessione edilizia che nel caso preveda più imprese per completare la stessa, è necessaria la nomina del coordinatore della sicurezza.

D. Nella gestione della Sicurezza correlata all’organizzazione di un evento musicale la ditta Committente (organizzatrice) dovrà prevedere anche un Coordinamento della Sicurezza per il montaggio del palco qualora la squadra dell’artista che si esibirà dovrà sistemare il palco con piccoli interventi di adattamento e spostamento degli accessori necessari allo svolgimento della performance? R. Le disposizioni del titolo IV al capo I del D.lg. 81/08 ed in particolare all’art. 90 - “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori”- co.3- 4 prevedono che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, vengano designati i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Le disposizioni del capo I – Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali – di cui al Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le attività di cui all’art.1 comma 2, trovano applicazione quando esiste la compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile (art. 2 “Particolari esigenze” – co. 1 lett. a)) e quindi con l’obbligo di designazione dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
Si rammenta che il succitato Decreto Interministeriale all’art. 3 del capo I indica le attività che possono essere escluse dal campo di applicazione di cui al capo I del titolo IV del D.lg. 81/08, fatte salve le altre disposizioni dello stesso D.lg. 81/08. Nel caso specifico si ritiene che gli adattamenti e spostamenti di accessori, rientrino in tale articolo.

D. Ci sono recenti disposizioni normative o circolari che consentono il montaggio e successivo utilizzo di ponteggi costituiti da materiale misto, cioè telai appartenenti ad una autorizzazione ministeriale e pianali appartenenti ad un’altra autorizzazione ministeriale? R. La lettera circolare del Ministero del Lavoro n.202908-OM4 del 09.02.1995 prevede che per l’utilizzo di elementi di impalcato prefabbricato di tipo differenti da quelli previsti nell’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego di ponteggi metallici fissi, sia possibile previo esame delle condizioni specificatamente indicate nella circolare dai punti da 1 a 4, e attenta verifica che questi abbiano la sola funzione di costituire un piano di lavoro a sostegno dei carichi di servizio, e non anche quella più propriamente strutturale di controventatura in pianta.


D. Esiste una normativa provinciale specifica per gli impianti elettrici nei cantieri edili, in aggiunta a quella nazionale? E nel caso quali sono gli adempimenti richiesti? R. No, non sono presenti norme della Provincia Autonoma di Trento relative agli impianti elettrici nei cantieri edili. Si rispetta quanto previsto dalla normativa nazionale.


D. Nel piano operativo di sicurezza dell'impresa, deve essere riportata la valutazione del rischio rumore? R. Si, come tutti gli altri rischi anche il rumore deve essere valutato in azienda e il POS deve contenere l’esito della VR.

D. Quando è obbligatorio l’installazione della linea vita in un condominio già in essere? R. E’ necessario installare la linea vita o sistemi equivalenti, nel caso di un rifacimento o ristrutturazione di copertura dell’edificio. Tale obbligo non è previsto nei casi indicati nella lettera circolare emessa dagli Assessorati della Provincia nel 2008, documento PAT prot. n° 1020/08-D320 dell’aprile 2008 (in precisazione del regolamento tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall’alto nei lavori di manutenzione in quota, ove sono previste deroghe, ad esempio in caso di altezze della copertura fino a 3,5 m dal suolo).

Nei lavori pubblici l'incarico di responsabile dei lavori RL deve essere obbligatoriamente svolto dal responsabile unico del procedimento RUP? R. Si. Nell'ambito dei lavori di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) l'incarico di responsabile dei lavori deve essere obbligatoriamente svolto dal responsabile del procedimento (rif. art. 89 co. 1 lett. c D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - "nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento").

D. Sulla copertura a shed di un capannone viene installato un parapetto normale perimetrale. Le finestrature degli shed hanno una larghezza di 90 cm e sono montate su telai robusti, ma i vetri (verticali) non sono del tipo antisfondamento. Davanti a tali finestre, tra uno shed e l'altro, lo spazio è di 3 m. Com’è possibile prevenire il rischio di sfondamento e caduta all'interno del capannone? Quali misure alternative al parapetto, particolarmente ingombrante, potrebbero essere prospettate? R. In questo contesto si ritiene che la soluzione ottimale sia quella di avere dei vetri antisfondamento. La soluzione alternativa anticaduta delle persone potrebbe essere anche quella di prevedere dei parapetti normali o sistemi equivalenti, valutando il rischio di caduta di pezzi di vetro all’interno dello stabilimento.

D. per lavori in allegato XI, anche sotto i criteri minimi di obbligo per la Notifica preliminare, vi è obbligo di presentarla? R. Si presenta la notifica preliminare solo nei casi previsti dal TU, in rif. all'art. 99.

D. I servizi igienici presenti in un cantiere devono essere dotati di acqua calda? R. In genere è sufficiente la presenza di wc chimico e acqua corrente. La presenza di acqua calda è una necessità che dovrà essere valutata caso per caso, anche se in presenza di doccia diventa obbligatoria.

Aspetti applicativi del Decreto 81/08

Risposte a domande pervenute a vario titolo allo sportello informativo di UOPSAL
D. Le persone delegate dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 81 quali requisiti di professionalità ed esperienza devono possedere? E' necessario abbiano svolto qualche corso di sicurezza ? R. La norma non prevede la partecipazione a specifici corsi per ottenere requisiti di professionalità ed esperienza da parte delle persone cui viene affidata la delega di funzioni prevista all'art. 16. La professionalità e l'esperienza sono invece vincolate alla specifica natura delle funzioni delegate. Pertanto sarà il datore di lavoro delegante che dovrà riconoscere nella persona delegata la capacità di svolgere le funzioni che gli vuole attribuire al fine di non incorrere nella cosidetta “culpa in eligendo”1 e vanificare l'efficacia della delega stessa. D. Quali sono gli obblighi da parte del Datore di Lavoro connessi all'attività di telelavoro? R. La disciplina è regolamentata dal comma 10 dell'art. 3 del Decreto 81 che prevede l'applicazione in particolare del titolo VII (attrezzatura munita di videoterminale) e del titolo III (uso di attrezzature da lavoro e dispositivi di protezione individuali). È previsto l'accesso al domicilio da parte del datore di lavoro con preavviso e consenso del lavoratore al fine di verificare l'adeguatezza del posto di lavoro; lo stesso lavoratore può al fine della sua tutela chiedere una ulteriore verifica.

D. Come si individua il datore di lavoro nelle società di persone? R. Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto ne esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle società di persone, tenuto comunque conto dello specifico assetto societario, è datore di lavoro colui che esercita poteri decisionali e di spesa, meglio se con specifica e formale attribuzione del ruolo e dei poteri. È importante che quanto previsto formalmente corrisponda alla situazione di fatto. In caso contrario, poiché i soci titolari hanno l’obbligo di tutela l’uno verso l’altro, potrebbero essere individuati datori di lavoro e, quindi, destinatari degli obblighi della sicurezza, tutti i soci con il rischio che in caso di violazioni possano essere indistintamente sanzionati.

D. Nel caso di una ditta individuale con un socio in partecipazione, è obbligatorio fare la valutazione dei rischi? R. Se il socio in partecipazione non svolge attività lavorativa e non ci sono quindi altri lavoratori dipendenti, dovrà esser applicato l’art. 21 del D.Lgs 81/08 in quanto il datore di lavoro risulta essere l’unico lavoratore che svolge l’attività in piena autonomia, alla stessa stregua del lavoratore autonomo. Se invece l’associato prestasse la propria opera all’interno dell’azienda risulterebbe essere a tutti gli effetti un lavoratore e scatterebbero per il titolare della ditta individuale (datore di lavoro) tutti gli obblighi previsti come nel caso di presenza di lavoratori dipendenti, quindi anche quello di procedere alla valutazione dei rischi.

D. Nel caso di un'impresa familiare (per es. moglie e due figli) si ha l'obbligo di predisporre il documento di valutazione dei rischi (VdR)? R. No. Per i titolari e componenti della impresa familiare, ove sussistano i requisiti previsti dall'art. 230-bis del codice civile, si applica esclusivamente l'art. 21 del DLgs 81/08. L’unica eccezione riguarda l’attività svolta in un cantiere edile, dove anche nel caso di sola presenza di impresa familiare è necessaria la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS).

D. Un'impresa costituita da due soci (SNC) senza dipendenti che opera in un cantiere ha l'obbligo di predisporre il Piano Operativo di Sicurezza (POS) o essendo entrambi datori di lavoro possono essere considerati alla stregua dei lavoratori autonomi? R. I soci in questo caso sono equiparati a lavoratori in base all'art. 2 comma a) del D.Lgs 81/08. Pertanto l’impresa è soggetta a tutti gli obblighi, compresa la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS).

1 La locuzione si riferisce all'ipotesi di responsabilità di padroni e committenti in ordine ai danni arrecati a terzi dai loro dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti. La ratio della disposizione è il rimprovero ai datori di lavoro per il fatto di non aver curato con la dovuta accortezza la scelta dei propri collaboratori.



D. In caso di nuova costituzione d'impresa o di sua rilevazione, entro quanti giorni deve essere redatto documento di valutazione dei rischi (DVR)? R. Il riferimento normativo è l’art. 28 c. 3-bis del D.Lgs. 81/08 che cita: “ il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente in caso di costituzione di nuova impresa, la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività”. In aziende di piccole dimensioni, con un numero di dipendenti inferiore a 10, per la redazione del DVR ci si può avvalere delle procedure standardizzate (D.M. 30/11/2012) ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f) e dell’art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.

PS. Il documento (DVR) redatto a seguito della valutazione dei rischi (VR) dovrà riportare “data certa” e reso disponibile al RLS per la consultazione. Si dovrà celermente provvedere anche alla nomina delle figure addette alla prevenzione in particolare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico Competente ove necessario, ed il Rappresentante dei lavoratori. La “data certa” può essere attestata da un timbro postale, dalla prova della trasmissione con posta elettronica certificata, dal timbro di un notaio, ecc, oppure, più semplicemente, dalla sottoscrizione, sotto la data del documento, da parte di color, nessuno escluso, che abbiano partecipato al processo di valutazione (datore di lavoro, RSPP, medico competente se nominato, RLS qualora presente).

D. Vi è l'obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi per un’attività di agriturismo anche se ci si avvale solo di lavoratori assunti con voucher? R. Il DVR deve essere redatto in ogni attività che prevede l'impiego di lavoratori dipendenti, quindi questo vale anche nel caso di lavoratori assunti con voucher (lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio). PS. In aziende di questo tipo, considerata la piccola dimensione, per la redazione del DVR ci si può avvalere delle procedure standardizzate (D.M. 30/11/2012) ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f) e dell’art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.

D. E’ possibile considerare il cognato un collaboratore familiare? R. Si. Si considerano collaboratori dell’impresa familiare, ai sensi dell’art. 230 bis del Codice Civile, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, che operano in modo continuativo nell’azienda familiare che partecipano agli utili, agli incrementi e alla gestione della stessa (ad es. decisioni sugli indirizzi produttivi). Il cognato essendo un affine di secondo grado può quindi rientrare nella condizione di collaboratore di un’impresa familiare e in questi casi la normativa prevede l’applicazione dell’art. 21 del decreto 81 / 08. II collaboratore familiare che, invece non rientra in tale fattispecie, è considerato come un lavoratore subordinato, per la cui tutela si applica l’intera normativa antinfortunistica. L’articolo 21 stabilisce che il lavoratore autonomo e i componenti dell’impresa familiare devono utilizzare le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale conformemente alle disposizioni di legge (Titolo III del decreto). Inoltre, tali soggetti, possono usufruire a proprie spese della sorveglianza sanitaria qualora siano sottoposti a rischi specifici durante l’attività lavorativa e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

NB. È da tenere presente e da non confondere che nel settore agricolo, ai soli fini della regolarità contrattuale/contributiva, e non quindi della sicurezza, possono essere considerati lavoratori familiari, i parenti e gli affini fino al quarto grado (per approfondimenti rivolgersi al Servizio Lavoro della PAT).

D . Il presidente di un organizzazione (con solo presenza di volontari) è tenuto a formalizzare la valutazione del rischio nel DVR o può semplicemente garantire l’informazione sui rischi presenti e sulle misure attuate? R. Il Decreto 81/08 prevede che con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione delle tutele (art. 21). Quindi si ritiene che la stesura di un DVR non sia obbligatoria in caso di associazionismo senza lavoratori.

D. Chi risponde nel caso in cui un volontario sia vittima di un infortunio durante l'utilizzo di un’attrezzatura di proprietà di un altro volontario, di un altro privato o ad esempio concessa in uso dalla parrocchia o da un'altra associazione? R. Non è possibile prevedere una modalità comune e quindi ogni caso deve essere analizzato a sé; tuttavia si può affermare che il presidente o il privato (o il parroco) che mette a disposizione un’attrezzatura di lavoro deve verificare che la stessa sia sicura, ovvero munita di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Al di fuori dei
casi di associazionismo riconducibili alla Protezione Civile e ai Corpi dei Vigili del fuoco volontari, tutte le forme di volontariato sono riconducibili alla tutela di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 81/08.

D. Nel caso specifico delle Comunità/Associazioni di recupero per tossicodipendenti gli “ospiti“ svolgono attività lavorative di vario tipo ai fini terapeutici (ad. es. attraverso la cosiddetta ergoterapia). È possibile sapere se detti ospiti in queste attività devono essere equiparati a lavoratori? R. In merito al quesito posto riteniamo che dagli elementi forniti, il profilo della vostra associazione possa essere inquadrato nell’ambito di un ente di promozione sociale ai sensi dell’ art. 17 D.Lgs. n. 460 n. 1997. Pertanto, salvo nei casi che ne estendano la fattispecie (es. esistenza di subordinazione), i soggetti che prestano la loro attività (quindi tutti, compresi gli ospiti) in tali associazioni rientrano nell’ambito dell’art. 3, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 81/08, ovvero soggetti agli obblighi di cui all’art. 21 del decreto stesso.

D. Il Contratto Collettivo Nazionale del lavoro sulla disciplina del lavoro domestico "Tutela delle condizioni di lavoro" richiede che il datore di lavoro verifichi la presenza dell'interruttore differenziale (salvavita) sull'impianto elettrico ed informi il lavoratore circa eventuali rischi presenti nell'ambiente di lavoro. Come deve essere effettuata l’informazione del lavoratore? Quella del CCNL è dunque una tutela contrattuale, seppur significativa. L’informativa in parola non può che riferirsi agli obblighi di informazione e formazione che in assenza di indicazioni specifiche sul domicilio non potrà che essere generica e quindi riferita ai rischi comunemente riscontrati. La stessa andrà integrata da ulteriori elementi di rischio che potranno essere rilevati dalla rilevazione effettuata anche attraverso il contributo del lavoratore.

D. Il datore di lavoro deve acquisire una specifica abilitazione per l’utilizzo delle attrezzatura ai sensi dell’art. 73 comma 5 del decreto 81/08? R. Il datore di lavoro che svolge la propria attività utilizzando esso stesso le attrezzature di lavoro costituisce una particolare fattispecie di lavoratore autonomo (v. anche la definizione dell’art. 89 comma 1 lettera d del D.Lgs. 81/08). In tal caso il datore di lavoro, che agisce di fatto senza vincolo di subordinazione al pari di un impresa individuale senza dipendenti, deve quindi attenersi a quanto disposto dal citato articolo 21, ed in particolare utilizzare attrezzature di lavoro in conformità al titolo III del D.Lgs. 81/08. Pertanto anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature rientra nel campo di applicazione degli accordi con obbligo di formazione e addestramento nei casi previsti. Questo risulta in sintonia anche con la definizione di datore di lavoro utilizzatore introdotta nella circolare del Ministero del lavoro (n. 3 del 13/03/2013), seppure riferita ai lavoratori del settore agricolo. Resta inteso che per gli eventuali soci-lavoratori valgono gli obblighi generali se sono equiparati a lavoratori, anche quando condividano responsabilità nell’amministrazione della società.

D. Quali aziende agricole possono effettuare la VdR secondo le procedura standardizzate? R. La VdR seguendo la procedura standardizzata ai sensi dell'81/08 si applica alle imprese/ditte che impiegano fino a 10 lavoratori ed entro i limiti del comma 8 lett f) dell'art. 6 del decreto 81/08, può essere applicata alle ditte che hanno fino a 50 lavoratori non soggette al rischio chimico né a quello biologico. Sono escluse le ditte in riferimento all'art. 28 del decreto 81/08.

D. La figura di operatore con rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale monomandatario (agente monomandatario). Può l'agente monomandatario, rientrare nella definizione di lavoratore ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss. mm.? R. La figura di agente monomandatario, in quanto agente di commercio, dovrebbe essere considerata per definizione attività imprenditoriale, e quindi non dovrebbe rientrare nel campo di applicazione dell’art. 2 del D.Lgs 81/08 ma in una delle fattispecie descritte nell’art. 3 (lavoratori autonomi, a progetto, lavoro accessorio ecc., a seconda del tipo di contratto con l’azienda), a meno che nel contratto di monomandatario non si rilevino nella sostanza gli elementi tipici del rapporto subordinato.

Formazione

Risposte a domande pervenute a vario titolo allo sportello informativo di UOPSAL
D. Quale è la posizione per il corrente anno e per gli anni futuri di chi ha svolto la formazione prima dell’entrata in vigore dell’accordo Stato-Regioni? Quante ore di formazione è d'obbligo svolgere per un rischio medio, distinguendo fra chi ha svolto in passato le ore richieste dall’accordo stato regioni (4 + 8), chi ne ha svolte meno (4 oppure 4+2, oppure solo 2)? R. Occorre verificare le diverse previsioni di cui alle voci “disposizioni transitorie” e “riconoscimento della formazione pregressa” di cui agli Accordi Stato-Regioni del 21.12.2011. E’ necessario che la formazione pregressa sia stata effettuata secondo le previsioni normative - norme o contratti - allora vigenti, altrimenti deve essere debitamente integrata. Per coloro che avevano ricevuto tale formazione da più di 5 anni rispetto all’entrata in vigore degli Accordi, l’obbligo di aggiornamento era dovuto entro il 26.01.2013 (ovvero entro un anno dall’entrata in vigore degli Accordi), altrimenti tale obbligo va adempiuto entro 5 anni sempre dall’entrata in vigore degli Accordi, ovvero entro il 26.01.2017.
D. Chi ha già fatto la formazione in passato, deve rifarla? E coloro che l'hanno fatta prima dell'11.1.2007? Una formazione generale o anche di sole 2 ore va a coprire rischi specifici individuati dal DUVRI fornito dai dirigenti scolastici? R. Come sopra indicato, per chi in passato ha svolto una formazione “valida” si dovrà provvedere al solo aggiornamento. Se svolta prima del 11.01.2007, l’aggiornamento andava programmato entro un anno dall’entrata in vigore degli Accordi (quindi entro il 26 gennaio 2013). Se svolta tra il 2007 e l’entrata in vigore degli Accordi il termine è comunque fissato nel quinquennio da tale data e quindi al 26.01.2017.
D. E’ possibile effettuare e validare corsi di formazione secondo l’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 della durate di 8 ore (basso rischio) invece di 12 (medio rischio) per il personale della Pubblica Amministrazione (uffici comunali, biblioteca comunale, ecc.) e della Pubblica Istruzione (uffici amministrativi – segreteria) che svolge esclusivamente lavori di ufficio. R. Le recenti linee applicative degli accordi si sono espresse proprio a riguardo di quelle situazioni in cui esistono lavoratori che, per la natura intrinseca della mansione svolta, hanno profili di rischio in genere più basso rispetto a quello assegnato al settore di appartenenza, sostenendo che in questi casi debba valere il principio secondo il quale, la “classificazione” dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda, soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto riportato nella valutazione dei rischi (es. lavoratori di una azienda metallurgica - con rischio medio o alto - che non frequentino reparti produttivi o i lavoratori che svolgano semplice attività d’ufficio saranno considerati come lavoratori che svolgano una attività a rischio “basso”).

D. Chi organizza i corsi di formazione per gli RSPP? R. I soggetti abilitati alla formazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale sono diversi, tra cui le Regioni, le Associazioni di categoria imprenditoriali e sindacali dei lavoratori, gli organismi paritetici, l'Università e le Scuole superiori delle singole amministrazioni, dagli ordini professionali e da altri soggetti previsti al punto 4.1 dell’Accordo 26 gennaio 2006. Per la Provincia di Trento l'Ente referente per formazione è stato individuato nell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma che organizza corsi per vari soggetti tra cui anche gli RSPP.

D. Un lavoratore autonomo deve avere l’abilitazione per utilizzo di attrezzatura da lavoro? R. SI. Gli Accordi Stato Regione del 22 febbraio 2012 prevedono l’obbligo di abilitazione per l’utilizzo di attrezzatura di lavoro di cui all’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., anche per il lavoratore autonomo.

D. Un lavoratore neoassunto può essere adibito alla mansione prima di effettuare il corso di formazione? R. Le disposizioni transitorie dell'accordo sulla formazione (punto 10) prevedono che il corso di formazione sia effettuato, se possibile, anteriormente o contestualmente all'assunzione. In quest'ultimo caso può essere comunque completato in seguito ma comunque non oltre i sessanta giorni. Quindi in riferimento alla domanda si ritiene che il lavoratore debba essere necessariamente informato sui rischi ed avviato comunque al percorso formativo prima
comunque di essere adibito alla mansione con la possibilità che lo stesso questo si possa concludere anche dopo l’assunzione.

D. E' sempre valido il termine dei 60 gg. per effettuare la formazione dei neo-assunti, richiamato dagli Accordi Stato-Regioni in materia? R. SI. Le indicazioni al punto 10 dell'Accordo stato regioni stabiliscono il completamento del percorso formativo nel termine di 60 gg.

D. Per chi ha frequentato il corso per RSPP (moduli A, B e C), l’aggiornamento è da fare entro cinque anni dalla data di rilascio degli attestati? R. L’aggiornamento è previsto solo per il modulo B e deve essere completato nel quinquennio che decorre dalla data di acquisizione del credito formativo.

D. La data da cui decorre l’obbligo di aggiornamento fa riferimento alla data in cui si è concluso l’ultimo modulo del percorso formativo di base oppure da quanto si è assunto l’incarico di RSPP? R. Il quinquennio decorre dal momento in cui si è conseguita l’abilitazione al modulo B, indipendentemente dal tempo in cui si è esercitato il ruolo di RSPP.

D. I corsi di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) possono essere eseguiti da un RSPP internamente all’azienda o devono essere tenuti presso un organismo accreditato? R. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma 12 del D.Lgs. 81/08). Al momento, la legge non prevede che tale formazione debba essere svolta da enti od organismi specifici desumendo quindi che la stessa possa essere svolta da un qualsiasi soggetto formatore purché avvenga in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti.

D. Nel caso di azienda agricola, il datore di lavoro è obbligato a frequentare corsi di formazione? R. Nelle aziende agricole come in qualsiasi altra azienda con dipendenti, la frequenza di corsi di formazione per il datore di lavoro è prevista solo in due casi: quando lo stesso intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (nelle aziende agricole lo svolgimento di tali compiti da parte del datore di lavoro è ammesso nelle realtà produttive fino a trenta dipendenti), e per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro, essendo ricompreso nella definizione di “operatore” (art. 69 del D. Lgs. n. 81/08).

D. I collaboratori famigliari devono frequentare dei corsi di formazione generale e specifica? R. No. I componenti dell’impresa familiare rientrano nell'applicazione dell’art. 21 per i quali la frequentazione di corsi di formazione per la sicurezza è prevista come facoltà, non come obbligo preciso.

D. I lavoratori che hanno frequentato corsi di cui al punto 9.1, lettere b) e c) degli Accordi Stato-Regioni del 22.02.2012 e non hanno effettuato il corso di aggiornamento entro il 12/03/2015 devono, per considerare valida la loro abilitazione, frequentare i corsi di formazione "ex novo" oppure risulta sufficiente frequentare i corsi di aggiornamento come integrazione alla formazione pregressa? R. Visti gli orientamenti ministeriali, il mancato aggiornamento entro il termine del 12.03.2015 per i corsi previsti alle lettere b) e c) del punto 9.1 “Riconoscimento della formazione pregressa” dell’Accordo 22 febbraio 2012, comporta la sospensione dalla mansione per i lavoratori che non abbiano svolto l’aggiornamento di 4 ore entro tale termine. La mansione potrà essere ripresa solo dopo l’effettuazione dell’intero corso abilitante.

D. I corsi di abilitazione all’uso di attrezzature seguiti all’estero (Unione Europea), con durata e contenuti del tutto analoghi a quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 (fatto salvo il modulo giuridico normativo di 1 ora), possono essere ritenuti validi anche in Italia integrando solo la parte di modulo giuridico normativo? R. Al momento non esiste un sistema per riconoscere i corsi effettuati all’estero. Anche il D.Lgs. 81/08 prevede l'ottenimento di “crediti formativi” solo a seguito di corsi svolti sulla base di obblighi del Decreto stesso.

D. Dovendo provvedere alla formazione di utilizzatori di gru su camion (art. 73 D.lgs. 81/08) quali sono i programmi per tale formazione?
R. I programmi formativi devono essere conformi all’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08). Si sottolinea che i corsi sono diversificati a seconda che si tratti di gru su autocarro (4 ore teoria e 8 di pratica rif. allegato IV) o di gru mobili – cosiddette autogrù (7 ore teoria e 7 di pratica rif. allegato VII).

D. Il lavoratore che non esegue l’aggiornamento previsto dall’Accordo in tempo utile perde l’abilitazione alla conduzione di quella attrezzatura? R. SI. Perde l’abilitazione per mancato aggiornamento e non può condurre il mezzo fino a quando non completa l’aggiornamento stesso.

D. Come si può fare per verificare se una ditta di formazione privata è accreditata per fare i corsi di formazione per l'abilitazione all'utilizzo delle macchine? R. Oltre ai soggetti di cui a punti 1.1 nell'accordo stato regioni (Regioni, Province Autonome, ASL, Ministero lavoro politiche sociali, INAIL, Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, ordini e collegi professionali, Enti bilaterali, scuole edili, organismi paritetici) è possibile verificare i requisiti anche sull'offerta formativa che dovrebbe riportare i riferimenti dell'atto autorizzativo della regione a cui la ditta è iscritta (i soggetti aziende produttrici/noleggiatrici delle attrezzature, soggetti formatori con particolari requisiti, devono essere accreditati in Provincia Autonoma).

D. Un agricoltore assume 10 stagionali per 48 giorni. Vengono poi assunti dal vicino di campo per altri 5 giorni. Quest'ultimo è tenuto alla formazione dei dipendenti superando essi i 50 giorni lavorativi? R. Il decreto "stagionali" (D.M. 9 aprile 2013) indica che il campo di applicazione è riferito al lavoro stagionale svolto presso la stessa azienda e quindi il computo delle giornate va fatto in riferimento a quella singola azienda. A tal fine quindi l'obbligo di informazione e formazione si considera assolto con la consegna di idoneo materiale documentale certificato dalla ASL (Servizio di promozione di UOPSAL) ovvero dagli organismi paritetici. Nel caso specifico quindi le due aziende dovranno consegnare ai lavoratori documentazione specifica certificata per l'informazione sui rischi che sono presenti nell'azienda.

D. E’ possibile eseguire l’integrazione della formazione pregressa per i conduttori dei carrelli elevatori dopo la data del 12.03.2015 o è obbligatorio effettuare l'intero percorso di formazione. R. Come ribadito punto 9.1 lettera b) dell’accordo sulla formazione se non si è provveduto all’integrazione entro tale data e' necessario effettuare l'intero percorso di formazione.

D. Esistono interpretazioni univoche o ufficiali sulla periodicità dell’aggiornamento della formazione antincendio, ai sensi del D.Lgs. 81/0 art. 37 comma 9 ? R. L’aggiornamento degli addetti alla squadre antincendio è da ritenersi valido, nelle more di specifiche disposizioni, se effettuato con cadenza triennale, in analogia con la formazione di primo soccorso, fatte salve specifiche diverse valutazioni del Datore di Lavoro, che potrebbe anche ridurre la periodicità.

(si veda anche rif. Direzione Regionale Emilia Romagna 27.01.2012 e per i contenuti dei corsi di aggiornamento in base al livello di rischio presente in azienda, Circolare 23.02.2011, Direzione Centrale per la Formazione Dipartimento dei VVFF del Ministero dell’Interno.)

D. Un operatore che deve aggiornare la formazione per più macchine dello stesso gruppo (esempio: sia per carrelli industriali semoventi – carrelli semoventi a braccio telescopico – carrelli sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), è sufficiente che partecipi ad un solo corso di minimo 4 ore per conseguire l’abilitazione all’utilizzo di tutte le attrezzature o deve effettuare 3 corsi di aggiornamento distinti, ciascuno di 4 ore per ogni singola macchina? R. I corsi per l’abilitazione all’utilizzo dell’attrezzatura prevedono una formazione valida per più macchine dello stesso gruppo limitatamente al modulo giuridico normativo (1 ora) e modulo tecnico (7 ore) mentre per il modulo pratico (4 ore) è prevista una diversificazione a seconda della tipologia di carrelli (carrelli industriali semoventi - carrelli semoventi a braccio telescopico - carrelli sollevatori/elevatori/semoventi telescopici rotativi) per la quale si vuole ottenere l’abilitazione. Un modulo pratico di 8 ore è previsto inoltre per l’abilitazione di tutte e tre le tipologie sopra citate (3.4 dell’allegato VI dell’accordo 12.03.2012).

D. Quale formazione che deve possedere un operatore addetto all’utilizzo delle attrezzature “ELEVAH 51 MOVE PICKING” ed “ELEVAH 47 PICKING”. Si premette che sulle schede informative d’uso relative alle due attrezzature è indicato “Conforme alle norme europee sui carrelli elevatori con uomo in alto. EN 1723-1 / UNI EN 1726-2”. Inoltre è necessario l’utilizzo dei DPI anticaduta. R. Le attrezzature cui si fa riferimento non rientrano nelle tipologie di attrezzature individuate dall’accordo stato regioni del 22 febbraio 2012 per le quali abilitazione, ai sensi dell’articolo 73 comma 5 del decreto 81 del 2008. Infatti in detto accordo per i carrelli elevatori industriali è fatto esplicito riferimento alla presenza di sedile per una conduzione da posizione seduta. Pertanto è sufficiente la formazione prevista all'art. 73 comma 1. Circa l’uso di DPI, quali ad esempio l’imbracatura, è necessario verificare nelle istruzioni d’uso se ciò è previsto dal fabbricante. Rimane, come per altro già individuato, la necessità di una formazione specifica relativa all’attrezzatura.

D. Un operatore che non frequenta il corso di aggiornamento entro i 5 anni, deve ripetere il corso per intero o è sufficiente frequentare il corso di aggiornamento prima di riprendere l’uso della macchina ? R. Non esiste un indirizzo ufficiale a questo proposito. Si fa solo presente che in merito all’aggiornamento per lo svolgimento di specifiche funzioni nell’ambito della sicurezza (RSPP e coordinatori per la sicurezza) vale il principio che l’operatività della funzione venga sospesa alla scadenza dei termini previsti per l’aggiornamento e torni nuovamente valida una volta compiuto lo stesso.

D. Il modulo giuridico/normativo che deve essere fatto una sola volta a fronte di attrezzature simili (punto 4.2), ha dei termini di validità? Ad esempio: se oggi faccio un corso teorico + pratico per l’uso della pala caricatrice e tra 6 anni ho necessità di avere l’abilitazione per la conduzione della terna, posso ancora ritenere il modulo teorico valido? R. Il modulo giuridico/normativo (1 ora) può ritenersi valido ed è riconosciuto come credito formativo per i corsi di specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro tra loro simili. Non esistono per il momento indirizzi circa i termini di validità anche se questa non può che essere in relazione all’evoluzione del quadro giuridico normativo. Circa l’esempio riportato, si fa notare che l’aggiornamento sarebbe comunque già scaduto. In ogni caso si potrebbe prospettare che per la “pala caricatrice” possa essere sufficiente l’aggiornamento mentre per l’altro macchinario, essendo trascorso un termine superiore a quello previsto per l’aggiornamento, sia comunque necessario ripetere il corso interamente. Anche in questo caso tuttavia non esistono posizioni ufficiali.

D. Se un lavoratore ha eseguito la formazione generale e specifica come lavoratore e successivamente ha partecipato alla formazione come preposto, la scadenza dell’aggiornamento quinquennale parte dalla data della formazione specifica o dalla data della formazione come preposto? R. La scadenza per l’aggiornamento deve fare riferimento alla formazione del lavoratore e del preposto distintamente essendo specifiche per i compiti svolti.

D. Se un lavoratore ha effettuato la formazione specifica sui rischi legati alla propria mansione che rispetta le previsioni normative e le indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento prima del 11/01/2007 e non ha frequentato il corso di aggiornamento entro l’ 11/01/2012, deve effettuare un nuovo corso generale di 4 ore e specifico di 4-8-12 ore in relazione alla classificazione dell’azienda (BASSO, MEDIO, ALTO rischio) o può effettuare un corso di aggiornamento della durata di 6 ore? R. Anche in questo caso non esistono indicazioni ufficiali in merito anche se si fa presente che la formazione generale è ritenuta comunque un credito formativo permanente. Sulla base di ciò si potrebbe quindi pensare che possa essere sufficiente l’aggiornamento.

D. Nel documento "Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni" del 25/07/2012 al capitolo Aggiornamento della formazione cita: “L'obbligo di aggiornamento può essere ottemperato in una unica occasione o anche per mezzo di attività che siano distribuite nell'arco temporale di riferimento (il quinquennio) in modo che, complessivamente, corrispondano a quanto richiesto negli accordi (cfr. quanto si legge al punto 7 dell'accordo ex articolo 34 , ove viene specificato che: "l'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale
di riferimento"). Al fine di favorire una rapida individuazione, anche nel caso in cui l'aggiornamento sia svolto in diverse occasioni nell'arco del quinquennio, dei termini per l'adempimento, si ritiene che i cinque anni di cui agli accordi decorrano sempre a far data dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli accordi e, quindi, sempre considerando il quinquennio successivo all'11 gennaio 2012. Quindi, la prossima scadenza da considerare, per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli accordi, cadrà sempre l'11 gennaio 2017”.

D. Sulla base di tale disposto, un lavoratore che ha frequentato un corso di formazione che rispetta le previsioni normative e le indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi in data 01/09/2008, deve frequentare il corso di aggiornamento entro il 11.01.2017 oppure doveva frequentare il corso di aggiornamento entro il 01.09.2013? R. Deve frequentare il corso di aggiornamento entro il 11/01/2017.

D. Se un lavoratore ha frequentato un corso base di primo soccorso ai sensi del D.M. 388/03 e lo stesso ha provveduto ad effettuare l’aggiornamento entro tre anni, dall’effettuazione del corso base, ma alla scadenza del triennio del corso di aggiornamento non è stato effettuato il nuovo aggiornamento, il lavoratore per poter essere abilitato a svolgere la funzione di addetto al primo soccorso deve frequentare un nuovo corso base o è sufficiente svolga il corso di aggiornamento? Ad esempio se ho fatto un corso base il 31/12/2006 (durata 12 ore) e l’ultimo corso di aggiornamento il 30/12/2009 (durata 4 ore), oggi devo fare un nuovo corso base (12 ore) o è sufficiente fare un corso di aggiornamento (4 ore)? R. Non è disponibile una risposta ufficiale anche se la questione può porsi sotto due profili: quello sanzionatorio e quello delle competenze. Per il primo aspetto, il non aver svolto l’aggiornamento, può essere in ogni momento perseguibile per non aver rispettato il termine, mentre lo stesso parametro (il termine) non può essere considerato tout court per valutare la competenza. Quindi si potrebbe con il buon senso affermare che andrà valutato caso per caso e che quanto più l’aggiornamento è ritardato tanto più anche la competenza acquisita può essere persa, almeno parzialmente. Per tale motivo si ritiene che far trascorrere un periodo superiore ad ulteriori tre anni prima di fare l’aggiornamento possa essere considerato tale da ritenere opportuna la ripetizione dell’intero corso.

D. Quale formazione che deve possedere l’operatore addetto all’utilizzo delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori cosiddette “bracci gru”? R. La formazione per l’utilizzo del carrello elevatore semovente con conducente a bordo nelle sue varianti e fattispecie è prevista allegato VI degli Accordi stato Regione sulla formazione (requisiti minimi per i lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo). Nel caso il carrello elevatore venga dotato di “braccio gru”, anche alla luce della circolare n. 30 del 24.12.2012 che esplicita la sostanziale differenza di destinazione d’uso dell’attrezzatura, inserendo la stessa nella lista dell’attrezzatura soggette a verifica periodica, la formazione dovrà essere quella prevista dall’allegato VII (requisiti minimi per gli addetti alla conduzione di gru mobili), ferme restando le responsabilità del Datore di Lavoro sulla verifica della compatibilità dell’accessorio con il carrello elevatore ed il suo corretto uso.

D. E’ necessario formare dei volontari come addetti antincendio o addetti pronto soccorso? R. Anche in questo caso non risulta necessaria la specifica nomina con annessa formazione anche se può essere opportuna un’azione informativa che consenta in caso di necessità di assicurare un tempestivo intervento da parte del soccorso pubblico.

D. Quale tipo di formazione specifica deve avere un operatore frigorista addetto alle celle in atmosfera controllata (senza ammoniaca)? R. La formazione è quella prevista dall'art. 37 del DLgs. 81 specifica e calibrata sullo specifico rischio anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

D. La circolare della “Scuola Provinciale Antincendi dell’Alto Adige” di Vilpiano n° 497/2014 di giugno 2014, che prevede una periodicità di aggiornamento per gli addetti di dieci anni, è applicabile per le aziende con sede in provincia di Bolzano, ma che lavorano nella provincia di Trento? In caso contrario, quale normativa prescrive una cadenza di aggiornamento della formazione dell’addetto antincendio inferiore? R. Non esiste al momento attuale alcun riscontro normativo circa la periodicità di aggiornamento degli addetti all’antincendio aziendale. Unico atto di riferimento ufficiale sull’argomento è la circolare ministeriale n. 12653 del 23/02/2011 che riporta dettagliatamente programmi contenuti e durata dei corsi, ma nessun cenno sulla periodicità. Peraltro alcuni orientamenti a livello regionale indicano una periodicità di aggiornamento triennale mutuando quella prevista per gli addetti al primo soccorso che com’è noto appartengono allo stesso l’ambito di attività, quello delle emergenze appunto. Tuttavia tale indicazione rimane a livello di opportunità e non di obbligo. Per quanto riguarda i contenuti della circolare della “ Scuola Provinciale Antincendi dell’Alto Adige che abbiamo potuto visionare, constatiamo come, anche in questa si affermi che la periodicità di aggiornamento non sia stata ancora definita e viene indicata, quale consiglio, la frequenza di un corso almeno ogni 10 anni. Sentita a tal proposito la Scuola Provinciale Antincendi, con la quale abbiamo condiviso il seguente parere, riteniamo tuttavia che una periodicità decennale possa non risultare efficace al fine di garantire una efficace formazione degli addetti, ritenendo invece più congrua a tal fine una periodicità di aggiornamento quinquennale per il rischio basso e medio e triennale per quello elevato. Tuttavia, al di là degli orientamenti dati, siamo concordi nel ritenere che l’adempimento formativo non possa comunque prescindere da una analisi dei fabbisogni che dovrà essere valutata caso per caso anche sulla base della valutazione dei rischi e delle emergenze presenti nella propria azienda, compreso quindi quello di incendio.

D. L'attestato di formazione per carrellista secondo accordi conferenza stato regioni conseguito da un lavoratore in lombardia mentre lavorava con un'altra ditta, può essere considerato valido in provincia di Trento? R. Si, se rispetta durata e contenuti dell'accordo conferenza stato regioni.

Sorveglianza sanitaria e medico competente

Risposte a domande pervenute a vario titolo allo sportello informativo di UOPSAL
D. In quali casi è necessaria la sorveglianza sanitaria? R. Non è possibile dare in poche righe una risposta completa ed esaustiva. La sorveglianza sanitaria in genere diviene obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi un rischio per la salute e la sicurezza e tale rischio rientri fra quelli per cui esiste una previsione normativa. Si citano di seguito gli articoli del D.Lgs. 81/2008 riferiti ai rischi che prevedono obbligo di sorveglianza sanitaria.

Art.168 - movimentazione manuale di carichi; 176 - videoterminali; 185 - agenti fisici; 196 - rumore; 204 - vibrazioni; 211 - campi elettromagnetici; 218 -
radiazioni ottiche; 229 - agenti chimici; 242 - agenti cancerogeni e mutageni; 259 - amianto; 279 - agenti biologici.

NB. Al di là delle specifiche previsioni di legge è tuttavia possibile che la sorveglianza sanitaria venga attivata anche nei casi in cui la valutazione del rischio abbia evidenziato una situazione di rischio per la salute e la sicurezza per il quale, a giudizio del medico competente, venga ritenuta una efficace misura di prevenzione.

D. E’ possibile sottoporre il lavoratore a visita medica da parte del Medico Competente dopo il rientro da un periodo di assenza dal lavoro? R. La normativa indica che il lavoratore debba essere obbligatoriamente essere sottoposto a visita medica da parte del MC dopo assenza per motivi di salute superiore ai 60 giorni consecutivi. Non viene quindi contemplata la possibilità di effettuare una visita al di sotto di tale soglia (60 giorni di assenza). Pur non dovendo essere considerata una regola, è ragionevole tuttavia ritenere che una visita ai fini di stabilire l'idoneità lavorativa e finalizzata quindi alla tutela del lavoratore, possa essere richiesta dal datore di lavoro anche per periodi di assenza inferiori tenuto conto che lo stesso nell'affidare i compiti debba rivalutare lo stato di salute del lavoratore tramite il suo consulente medico (Medico Competente).

D. Il lavoratore normalmente sottoposto a sorveglianza sanitaria, dopo un assenza dal lavoro per malattia o infortunio superiore a 60 giorni, deve al essere sottoposto ad una visita di verifica dell'idoneità da parte del medico competente; se il medico non è disponibile alla scadenza i giorni di attesa della stessa sono da considerare come assenza giustificata e a carico del datore di lavoro? R. La visita di idoneità deve essere programmata e preventivata; se alla scadenza il medico competente non è disponibile il lavoratore non può riprendere il lavoro se non affidandogli compiti che non prevedano rischi specifici per i quali è stata istituita la sorveglianza sanitaria; se anche ciò non fosse possibile è ragionevole pensare che il ritardo della visita non possa essere imputato al lavoratore che a tal fine, anche secondo i principi della sorveglianza sanitaria, non deve sopportare alcun onere. La sua eventuale forzata assenza potrebbe quindi in effetti essere a carico del datore di lavoro.

D. I lavoratori autonomi hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria? R. NO. Così come previsto dall'art. 21 del D.Lgs., i lavoratori autonomi possono beneficiare della sorveglianza sanitaria. Non è però un vero e proprio obbligo, ma viene considerata quale opportunità per coloro che volessero sottoporsi a controlli sanitari per monitorare il proprio stato di salute. Gli accertamenti possono essere svolti da parte di un medico competente oppure dai medici del lavoro pubblici appartenenti al dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente. NB. In alcuni casi tuttavia la sorveglianza può diventare obbligatoria qualora il lavoratore autonomo si trovi a svolgere lavori in ambienti confinati o sospetti d’inquinamento (es. caldaie, silos, pozzetti fognari ecc.). In questo caso il lavoratore autonomo dovrà essere specificatamente formato e sottoposto a sorveglianza sanitaria per effetto delle disposizioni previste dal D.P.R. 177/2011 (Norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti).

D. E' obbligatoria la presenza del medico competente alla riunione periodica ex art. 35? R. Uno degli obblighi del medico competente è quello di comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e di fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità
psico-fisica dei lavoratori. Nella riunione periodica la presenza del medico competente è richiamata al fine di supportare il datore di lavoro nel sottoporre all’esame dei partecipanti l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria. In tal senso la sua presenza può essere opportuna ed auspicabile, anche se non espressamente obbligatoria.

D. Si può chiedere una visita medica oltre a quella prevista dal protocollo sanitario di legge se sopraggiungono problemi? R. Si. Tale evenienza è infatti espressamente prevista dall’art. 41 del decreto 81/08, purché le motivazioni siano correlate al rischio o comunque alle condizioni di salute che possono essere in qualche modo condizionate dall’attività lavorativa.

D. Il lavoratore può chiedere copia al medico competente della sua documentazione sanitaria? Il medico è legittimato a richiedere la firma del lavoratore sulla documentazione sanitaria? R. Si. Il medico competente è obbligato a rilasciare copia della documentazione sanitaria su richiesta del lavoratore (art. 25 lettera h) D.Lgs. 81/08. La firma per presa visione è prevista nella cartella sanitaria che il medico competente allestisce per i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

D. Un dipendente assunto per 7 mesi all'anno per fare i trattamenti anticrittogamici e la raccolta deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria? R. Anche se si tratta di un lavoratore a tempo determinato è probabile, vista la specificità della mansione, che debba essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tuttavia gli elementi di certezza devono emergere dalla valutazione del rischi che il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare.
D. E’ lecito per la direzione della azienda chiedere ai singoli lavoratori, tutti sottoposti alle visite mediche periodiche, di fornire al medico competente il nominativo ed il telefono dei loro medici curanti? (la richiesta e’ stata formulata con nota della direzione aziendale affissa in bacheca). R. I dati relativi al medico curante fanno parte dei requisiti minimi secondo cui deve essere istituita la cartella sanitaria e di rischio così come previsto dall’art. 25 comma 1 lettera c). Pertanto tali dati, oltre a rappresentare un reale contributo informativo utile all’attività del medico competente, sono anche necessari a termini di legge. Le modalità di richiesta ed acquisizione di tali dati, considerata la loro natura personale, potrebbero richiedere un minimo grado di riservatezza. Si tratta quindi di individuare le modalità più opportune, magari condivise tra lavoratori, direzione e medico competente, che permettano da questo punto di vista le migliori garanzie, se richieste.

D. Come è possibile gestire un lavoratore con limitazioni al giudizio di idoneità nel caso sia stato dichiarato anche invalido civile (al 75%)? R. La legge 68/99 prevede l'assunzione di una quota obbligatoria di lavoratori invalidi (civili o del lavoro) da parte delle aziende. La quota è stabilita in base al numero di dipendenti dell'azienda. Nel caso di riconoscimento di un invalidità superiore al 60% di un lavoratore già assunto è possibile, qualora la ditta abbia disponibilità di posti, computare il lavoratore direttamente in tale quota. Una volta assunto tra la categoria di invalidi, al lavoratore dovrà comunque essere assicurata una mansione compatibile con le sue condizioni di salute e qualora ciò non fosse realizzabile esiste la possibilità da parte del datore di lavoro (ma anche del lavoratore) di chiedere la verifica della compatibilità con la mansione assegnata (art. 10 legge 68/99). In merito si esprimerà una Commissione istituita presso la Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale. Qualora la mansione fosse dichiarata incompatibile potrà essere risolto il contratto di lavoro consentendo comunque al lavoratore di rimanere in lista utile per un'altra eventuale assunzione obbligatoria.

D. Un lavoratore con gravi problemi di salute può avere una riduzione dell'orario di lavoro? R. SI. È necessario che lo stesso inoltri alla struttura competente dell’Azienda Sanitaria (U.O. Medicina Legale) la richiesta per l'ottenimento dei benefici della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che prevedono, verificati i presupposti di gravità della patologia, la riduzione di due ore dell'orario di lavoro giornaliero o in alternativa il permesso retribuito di tre giorni mensili.

D. Chi è il sanitario che deve effettuare la visita medica finalizzata alla verifica della compatibilità della mansione affidata per l'assunzione nominativa di un lavoratore invalido come categoria protetta ai sensi della legge 68/99?
R. Una specifica delibera provinciale (n. 2408/22) stabilisce che la visita medica debba essere svolta dal medico competente aziendale e in sua assenza dal medico del servizio di Igiene Pubblica presso il distretto competente sul territorio.

fonte: apss.tn.it


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