Che cosa e' il durc

Che cos'è il Durc? È un certificato unico che attesta la regolarità contributiva di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili. In questo modo, le imprese effettuano un’unica richiesta di rilascio della regolarità contributiva a uno degli enti citati, anziché tre (ciascuna per ogni ente) come avveniva in passato.

durc


Nel Decreto Lavoro del governo Renzi c’è anche una vera e propria riforma del DURC: i 5 milioni di imprese che nel 2013 hanno dovuto produrre il documento unico di regolarità contributiva d’ora, in poi non dovranno più fare niente. Il DURC viene dematerializzato: l’appaltante, o chi  effettua il controllo, dovrà rivolgersi in via telematica agli enti in possesso delle informazioni in grado di attestare la regolarità dell’impresa (INAIL INPS e Casse Edili). L’esito dell’interrogazione sostituisce il DURC e resta valida per 120 giorni.


Regolarità più facile

Nel frattempo, una seconda piccola boccata d’ossigeno: al fine della regolarità contributiva si prenderanno in considerazione i pagamenti scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese precedente a quello in cui la verifica è effettuata. Significa, in parole semplice, che c’è un periodo cuscinetto di un paio di mesi rispetto alla regola attuale, secondo cui l’impresa per essere in regola deve aver versato i contributi dell’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento.

Da una parte risparmi per le imprese ma dall’altro anche errori nelle verifiche INPS ai fini del rilascio del DURC online: ad evidenziarli sono i Consulenti del Lavoro, in vista dell’appuntamento del 1 luglio con l’operatività del DURC online, che consentirà il rilascio del documento unico di regolarità contributiva in tempo reale. Vediamone pro e contro.

Da una parte risparmi per le imprese ma dall’altro anche errori nelle verifiche INPS ai fini del rilascio del DURC online: ad evidenziarli sono i Consulenti del Lavoro, in vista dell’appuntamento del 1 luglio con l’operatività del DURC online, che consentirà il rilascio del documento unico di regolarità contributiva in tempo reale. Vediamone pro e contro.

Meno burocrazia

Il DURC online implica la completa dematerializzazione del documento, che si potrà ottenere con pochi click in tempo reale (oggi ci vogliono 30 giorni) e validità di 120 giorni (ad esclusione degli appalti privati, come già da precedente normativa) per tutte le finalità di legge: non bisogna chiederne ogni volta uno nuovo a seconda del tipo di utilizzo (es.: partecipazione a un appalto; richiesta di agevolazioni…), con evidente vantaggio in termini di semplificazione per tutti i soggetti coinvolti.

=> DURC online, nuova procedura di rilascio

Nel caso in cui il DURC online non possa essere rilasciato perché INPS, INAIL o casse edili riscontrano irregolarità contributive, l’impresa riceve specifico avviso via PEC (posta elettronica certificata) entro 72 ore dalla richiesta, maturando 15 giorni di tempo per mettersi in regola.

Risparmi

Secondo il Ministero del Lavoro si stima un risparmio complessivo di oltre 100 milioni di euro annui, in particolare per la pubblica amministrazione (minori costi di personale per i controlli): considerati gli oltre 5 milioni e 200mila DURC rilasciati ogni anno e calcolando prudenzialmente un’ora di lavoro per il rilascio di un singolo documento, si risparmiano oltre 80 milioni di euro (16 euro l’ora il costo orario medio lordo di un dipendente pubblico). Per le imprese, invece, i risparmi si calcolano intorno ai 25 milioni di euro (considerando il costo medio orario di dipendenti e intermediari). Infine, ulteriori risparmi di personale sono previsti per i soggetti che rilasciano il DURC, ossia INPS, INAIL e casse edili.

Punti critici

I Consulenti del Lavoro hanno inviato una lettera a Presidenza del Consiglio, INPS e Ministero del Lavoro per evidenziare errori negli avvisi di irregolarità INPS. L’istituto previdenziale sta infatti aggiornando i propri archivi in vista della partenza del DURC online dal primo luglio, notificando le situazioni di irregolarità alle imprese.

=> I controlli in vista del DURC online

Ecco gli errori riscontrabili negli avvisi: duplicazione di avvisi già notificati, versamenti e rateizzazioni non acquisite, documentazione consegnata ma non archiviata. Si tratta di anomalie già segnalate lo scorso anno, in occasione di una simile operazione e che secondo i Consulenti del Lavoro si riscontrano anche negli invii di queste settimane.

DURC interno

In particolare, la procedura per il rilascio del DURC interno (che serve a ottenere agevolazioni contributive) non tiene conto delle seguenti informazioni sulla regolarità contributiva:

rateizzazione in coso;
pagamento del debito effettuato direttamente presso il concessionario della riscossione;
codice di blocco inserito dalla sede provinciale in attesa dello storno contabile dei versamenti effettuati;
versamenti frazionati: il sistema non è in grado di valutarne la congruità;
transazione fuori termine: il sistema non abbina il versamento del modello F24 presente in archivio con l’inadempienza presente in altra sezione dello stesso archivio;
mancata lavorazione delle richieste di regolarizzazione da parte della sede provinciale.

I Consulenti del Lavoro definiscono «rilevantissime« le conseguenze per le aziende, che in mancanza di rilascio del DURC interno perdono le agevolazioni contributive. E chiedono una procedura meno imprecisa (prevedendo ad esempio appuntamenti personalizzati con le imprese che non risultano in regola prima dell’invio dell’avviso di irregolarità), in modo da evitare «l’invio di avvisi che non dovrebbero proprio essere emessi e che costringono il professionista e le aziende alla duplicazione di attività istruttorie già svolte».

Fonte: Lettera dei Consulenti del Lavoro sulle criticità del DURC online



E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 il Decreto Legge n. 34 del 20 marzo 2014, contenente disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione, per ridurre gli oneri in capo a cittadini e imprese e per sostenere i contratti di solidarietà.
 
(…)
 
Articolo 4.
(Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva).
 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili. L’esito dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
 
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri:
 
a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell’impresa;
 
b) la verifica avviene tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
 
c) nelle ipotesi di godimento di benefìci normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 
3. L’interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.
 
4. Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato annualmente sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva.
 
5. All’articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in quanto compatibile» sono soppresse.
 
6. All’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


SPORTELLO DURC

 

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