AMIANTO PIANO DI LAVORO

Piano di lavoro [art. 256 D. Lgs. 81/2008]


I lavori di demolizione o rimozione dei materiali contenenti amianto possono essere
effettuati solo da imprese iscritte all’ “Albo nazionale gestori ambientali”, categoria 10 [art.
212 D.Lgs. 152/06]. Tale iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce
l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio e
intermediazione dei rifiuti.
Il datore di lavoro della ditta esecutrice, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori,
presenta il piano di lavoro a SPISAL




Casi di urgenza

La normativa [art. 256 c. 5 D. Lgs. 81/08] prevede che l’obbligo del preavviso di 30 giorni
non si applichi nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi nel piano di lavoro, oltre alla data,
deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività.
A titolo esemplificativo si ritiene che detti casi debbano riguardare:
• situazioni di rischio a carattere igienico-sanitario tali da determinare l’esigenza di un
intervento sollecito;
• situazioni in cui l’intervento sia soggetto a rilevanti vincoli organizzativi, ragionevolmente
documentati dal committente, in particolare per garantire la continuità nell’erogazione di
servizi essenziali;
• presenza di strutture o materiali danneggiati e per i quali non sia procrastinabile
l’intervento di messa in sicurezza al fine di evitare la dispersione di fibre;
• interventi per ritrovamento occasionale di materiali contenenti amianto misconosciuti nel
corso di attività di cantiere.
Il piano di lavoro non sostituisce il P.O.S. [allegato XV D.Lgs. 81/08] a meno che non sia
conforme ai requisiti di entrambi i documenti nell’intestazione e nei contenuti.
Il piano di lavoro soddisfa l’adempimento della notifica [art. 250 D.Lgs. 81/08].
Il piano, in particolare, prevede e contiene le misure necessarie per garantire la sicurezza
e la salute dei lavoratori e per la protezione dell’ambiente esterno e le informazioni sui
seguenti punti (di seguito allegati alla voce: “Contenuti piani di lavoro”):
a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle
tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i
lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i
materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale: lo standard di protezione
dei DPI respiratori è fissato in 10 ff/litro (0,01 ff/cm3), pari a un decimo del valore limite
[art. 251 comma 1 lettera b D.Lgs. 81/08], ferma restando l’opportunità di mantenere
l’obiettivo di protezione a 2 ff/litro quando realizzabile;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al
termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei
lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei
materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'art. 254
D.Lgs. 81/08, delle misure di cui all'art. 255 D.Lgs. 81/08, adattandole alle particolari
esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; la data di inizio dei lavori
indicata sarà considerata confermata a meno di comunicazioni correttive che
dovranno pervenire con congruo anticipo rispetto a tale data.
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare
quanto previsto dalla lettera d) ed e).
I contenuti del piano sono commisurati alle potenzialità di rischio delle diverse tipologie di
bonifica, riassumibili nelle macro categorie:
• cantieri che per il contenimento delle polveri prevedono il confinamento statico e
dinamico, come nel caso delle bonifiche su materiali friabili o resi tali dalle tecniche di
rimozione;
• cantieri che per il contenimento delle polveri prevedono il solo confinamento statico;
• cantieri che non prevedono confinamento, come nel caso della rimozione di materiali
compatti;
• interventi su manufatti contenenti amianto con tecnica del glove-bag.

Tempi di attesa

L’impresa può iniziare i lavori trascorsi 30 giorni dall’invio del piano allo SPISAL qualora
non siano pervenuti, durante tale periodo, comunicazioni o prescrizioni da parte dello
SPISAL.
Come data di inizio dei lavori sarà considerata quella obbligatoriamente indicata nel piano
di lavoro, eventuali comunicazioni correttive dovranno pervenire con due giorni di anticipo
rispetto a tale scadenza, esclusi festivi e prefestivi

Restituzione dei locali in cui è avvenuta la rimozione

A termini di legge [D.Lgs. 81/2008 art. 256 comma 4c], per ogni attività di demolizione o
rimozione di amianto, i piani di lavoro presentati debbono prevedere anche le modalità di
verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro al
termine del cantiere. In forza di questa norma il datore di lavoro della ditta esecutrice, al
termine dei lavori di bonifica, ha l’obbligo di verificare l’assenza di esposizione residua con
metodologie idonee per ogni specifico contesto.
In caso di bonifiche di materiali friabili effettuate all’interno di strutture edilizie aperte al
pubblico o di utilizzazione collettiva, al fine di consentire la “Certificazione di restituibilità”
(D.M. 6 settembre 1994; D.G.R. n° 265 del 15-3-2011), la ditta esecutrice dovrà
comunicare a SPISAL le seguenti ulteriori informazioni:
• date di effettuazione del sopralluogo visivo finale e dei monitoraggi in SEM;
• verbale del sopralluogo visivo finale, effettuato da laboratorio accreditato, che certifichi
l’assenza di residui di materiali contenenti amianto entro l’area bonificata;
• relazione sul campionamento aggressivo che indichi le modalità di disturbo delle
superfici, l’eventuale utilizzo di ventilatori, il numero e le superfici dei locali da restituire,
il numero di campionamenti effettuati per ogni locale;
• risultato dei monitoraggi di riconsegna in SEM.
L’eventuale decisione di eseguire direttamente questi accertamenti da parte di SPISAL
sarà preventivamente comunicata.
Tale metodologia di campionamento è consigliabile anche quando vengano realizzati
interventi su materiale in matrice compatta rimosso da particolari ambienti pubblici (es.
scuole, ospedali).

PIANO DI LAVORO PER DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI

Elenco dei contenuti
1. COMMITTENTE
Se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di
residenza
Se persona giuridica: ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, indirizzo di
residenza della sede legale, dati anagrafici del rappresentante legale
2. DITTA ESECUTRICE DELLA BONIFICA che presenta il piano di lavoro
Ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, indirizzo della sede, recapiti telefonici e
fax, e-mail, dati anagrafici del rappresentante legale
Iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali: numero e data di iscrizione, categoria,
classe
Personale dipendente: numero totale dipendenti, numero dipendenti con abilitazione
alla bonifica amianto, numero dipendenti impiegati nello specifico intervento di bonifica
3. CANTIERE
Denominazione del cantiere, indirizzo, tipo di opera (si intende l’opera che viene realizzata
nel cantiere in generale, a prescindere dalla bonifica, ad esempio: rifacimento copertura, demolizione
edificio, realizzazione di opere e infrastrutture stradali, modifica impianti)
Natura dei lavori di bonifica: tipo di lavoro (ad esempio: rimozione della copertura, rimozione
tubazioni in cemento amianto etc.), tipo di amianto (ad esempio: matrice compatta, friabile, reso
friabile dalle modalità di bonifica), quantitativo da bonificare, integrità del materiale.
Data Inizio Lavori: all’atto della presentazione del piano deve essere indicata la data di
inizio dei lavori di bonifica e la loro durata prevista.
Nel caso di amianto friabile o reso friabile dalla molalità di demolizione: dati analitici
sul materiale, modalità di allestimento e collaudo statico e dinamico della zona
confinata, UDP, UDM (allegare planimetria), modalità di accesso e uscita dalla zona
confinata, procedura di uscita dei materiali al termine della bonifica, modalità per
effettuare la pulizia finale al termine della rimozione
Nel caso di copertura in cemento amianto: Modalità di rimozione e demolizione dei
materiali; estensione della superficie, altezza minima e massima da terra, tipo di
copertura (ad esempio: piana, inclinata, a falda, curva, a shed), anno posa, stato di
conservazione, destinazione d’uso dell’edificio, presenza di contro soffitto, lati
prospicienti il vuoto, struttura portante (ad esempio: travi a Y, solaio capriate in ferro o legno),
pedonabilità della copertura, presenza di canali di gronda e lucernai
Nel caso di tubazioni in cemento amianto: lunghezza, diametro, localizzazione (ad
esempio: stradale, luogo aperto non stradale, luogo chiuso), modalità di scavo (fermo restando che
le misure di sicurezza per gli scavi saranno dettagliate nel P.O.S)
Nel caso di vinil-amanto: presenza di amianto nell’adesivo sottostante al materiale
4. PRECAUZIONI DI CARATTERE GENERALE
Misure per la protezione di terzi
Segnaletica di cantiere
Misure per la protezione e decontaminazione del personale incaricato dei lavori
Sistemi adottati per evitare il rischio di cadute dall’alto con disegni esecutivi degli
allestimenti di sicurezza (qualora il piano di sicurezza non soddisfi i contenuti del POS
Disponibilità di spogliatoio, servizi igienici, acqua:
Modalità e luogo stoccaggio temporaneo
Valutazione microclima all’interno del cantiere
5. MODALITÀ D’INTERVENTO
Modalità di rimozione: materiali, attrezzature, prodotto incapsulante utilizzato, tecniche
impiegate, modalità di accesso in quota .
Valutazione della presumibile esposizione ad amianto dei lavoratori durante gli
interventi di bonifica (solo per interventi di bonifica su amianto in matrice friabile).
Monitoraggi ambientali durante l’esecuzione: punti di monitoraggio ambientale,
monitoraggi personali (solo per interventi di bonifica su amianto in matrice friabile).
Misure previste in caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dall’art. 254.
DPI: tipo di protettori delle vie aeree indicando il FPO e la valutazione della loro
idoneità (il valore massimo di esposizione prevista deve essere inferiore a 1/10 del TLV [art. 251
comma 1 “b”], dispositivi anticaduta, protezione del corpo, dei piedi e della testa, altre
protezioni.
Modalità di verifica dell’assenza di rischi dovuti all’amianto al termine dei lavori ed
eventuale certificazione di riconsegna.
6. ALLEGATI
a. documentazione fotografica
b. planimetrie
Il piano può sostituire l’eventuale POS purché riporti anche i contenuti indicati
all’allegato XV punto 3 del D.Lgs. 81/2008
In particolare: idoneità sanitari alla mansione e attestati di partecipazione dei corsi
abilitanti


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